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SONO ANCORA MOLTISSIMI I CENTRI IN CUI SI EFFETTUANO PIERCNG A LINGUA E GENITALI. QUESTA PRATICA SEMBRA ANCORA NON ESSERE REGOLAMENTATA DA TUTTE LE REGIONI MA  UNA LEGGE DEL

CODICE CIVILE ART. 5 CITA che:

 Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.

 

COSTITUZIONE ART 32 CITA:

Articolo 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

 

UN IPOTETICO CLIENTE POTREBBE INTENTARE UNA CAUSA PER LESIONI AVVALENDOSI DI QUESTE LEGGI DEL CODICE PENALE:

Art. 582 CODICE PENALE Lesione personale


Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.
Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli artt. 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto e' punibile a querela della persona offesa (1).
(1)Articolo cosi' modificato dalla L. 26 gennaio 1963, n. 24. Il secondo comma e' stato successivamente cosi' sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 583 CODICE PENALE Circostanze aggravanti


La lesione personale e' grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacita' di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
3) se la persona offesa e' una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto (1).
La lesione personale e' gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2) la perdita di un senso;
3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacita' di procreare, ovvero una permanente e grave difficolta' della favella;
4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;
5) l'aborto della persona offesa (1).
(1) Numero abrogato dalla L. 22 maggio 1978, n. 124

 

PREMESSO QUESTO AGGIUNGIAMO UN ARTICOLETTO MENSIONATO SU WIKIPEDIA CHE RIGUARDA ANCHE IL TATUAGGIO VISTO COME INTERVENTO PERMANENTE:

Profili giuridici del tatuaggio

Il tatuaggio è una modificazione permanente del corpo umano. In quanto tale non é irrilevante per il Diritto. In via generale rientra nella previsione dell'art. 5 Codice Civile. Tale Norma di portata generale, risalente al 1943 e mai emendata, recita testualmente: "Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente delle integrità fisica o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume". Posto che il tatuaggio non ha come fine la diminuzione permanente dell'integrità fisica ma piuttosto l'ornamento del corpo, né è vietato da alcuna disposizione di Legge, è da intendersi attività generalmente lecita. La Suprema Corte di Cassazione ha nettamente escluso che l'esecuzione del tatuaggio sia attività sanitaria (Cassazione Sezione VI Penale 25 gennaio 1996 e 29 maggio 1996). In relazione al quesito se l'esecuzione di un tatuaggio possa integrare il reato di lesioni personali si osserva che ai sensi dell'art. 50 del Codice Penale il consenso dell'avente diritto vale come scriminante, nessun problema quindi per il tatuatore se il cliente può validamente decidere. Differente è il caso in cui un minore non emancipato richieda di essere tatuato. Posto che si tratta di persona che non può validamente disporre dei propri diritti (e, conseguentemente, prestare validamente consenso ex art. 50 Codice Penale) é bene che il tatuatore non esegua il tatuaggio senza una dichiarazione d'assenso di chi, genitori o tutore, esercita la potestà genitoriale sul minore . In tal caso é meglio che il tatuatore richieda il consenso in forma scritta. Secondo Giurisprudenza della Suprema Corte (Cassazione Sezione V Penale 17 novembre-14 dicembre 2005, n° 45345/2005) il tatuatore che, senza il consenso di chi esercita la potestà genitoriale, esegua un tatuaggio su richiesta di un minore, risponde del Reato di lesioni personali volontarie. Non si tratta di una pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite, peraltro é bene esigere sempre il consenso dei genitori. Sotto il profilo civilistico, vale a dire per premunirsi da eventuali azioni per responsabilità contrattuale (ex art. 1218 Codice Civile) ovvero extracontrattuale (ex art. 2043 Codice Civile) il tatuatore dovrà seguire tutte le norme di condotta d'igiene ed in punto informazione del cliente ben descritte nella sezione dedicata all'etica del tatuatore. È da ritenere che l'attività del tatuatore, nella maggior parte dei casi, abbia natura di lavoro autonomo ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile. È buona regola di prudenza assicurarsi sulla responsabilità civile conseguente alla propria attività di lavoratore autonomo, il tatuatore si accerti se le Compagnie Assicuratrici offrono contratti specifici per la propria attività. Attualmente nessuna Legge statale italiana disciplina il tatuaggio, sebbene la materia sia stata già oggetto di una risoluzione del Consiglio d'Europa, cui dovrebbero uniformarsi le legislazioni dei singoli Stati. La summenzionata risoluzione, a data 19 giugno 2003, raccomanda l'introduzione di una legislazione specifica sui prodotti destinati al tatuaggio permanente nonché di una disciplina amministrativa sulle Norme d'igiene da osservare. Attualmente, a livelo di legislazione nazionale, consta che solamente il Belgio, la Francia e la Svizzera abbiano già legiferato sull'esercizio della professione di tatuatore. In relazione all'Italia non sussiste tuttora una Legge (ovvero Atto avente forza di Legge) statale che disciplini la materia. Alcune Regioni (Piemonte, Toscana) hanno peraltro disposto in materia nell'ambito della potestà legislativa preveduta dall'art. 117 della Costituzione. Tali Leggi peraltro dispiegano vigore solamente nell'ambito territoriale della Regione che ha legiferato. Infine é opportuno segnalare che i bandi di concorsi pubblici relativi a taluni settori del pubblico impiego (per esempio nelle forze dell'ordine) potrebbero indicare quale motivo d'inidoneità la presenza di tatuaggi non occultabili dalla divisa, deturpanti ovvero ritenuti dalla Commissione Medica incaricata di valutare l'idoneità dei candidati indice di personalità abnorme. È evidentemente un'eco lontana delle teorie lombrosiane cui si è sopra accennato. Chi venga ritenuto inidoneo per tale motivo potrà, naturalmente, esperire Ricorso Giurisdizionale Amministrativo nelle forme di Legge .

IN CASO DI CONTROVERSIA SI POTREBBE FACILMENTE FAR RIFERIMENTO ALL'ART.5 DEL CODICE CIVILE

IN OGNI REGIONE ITALIANA PER IMPUTARE AL PIERCER L'AVER COMMESSO UNA LESIONE GRAVE, NEL CASO DI PIERCING ALLA LINGUA O AI GENITALI O AL CAPEZZOLO FEMMINILE,  PUR AVENDO UN CONSENSO FIRMATO DEL CLIENTE RISCHIANDO UNA PENA PER UN DELITTO DI CUI SI VEDA ART.586 DEL CODICE PENALE.

ALLEGHIAMO UN DDL DELLA REGIONE PIEMONTE DI RIFERIMENTO DA SCARICARE   DOWNLOAD 

 

 





 

 

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