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SONO ANCORA MOLTISSIMI I CENTRI IN CUI SI EFFETTUANO PIERCNG A
LINGUA E GENITALI. QUESTA PRATICA SEMBRA ANCORA NON ESSERE REGOLAMENTATA DA
TUTTE LE REGIONI MA UNA LEGGE DEL
CODICE CIVILE ART. 5 CITA
che:
Gli atti di disposizione del
proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della
integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine
pubblico o al buon costume.
COSTITUZIONE ART 32 CITA:
Articolo 32
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e
interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se
non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i
limiti imposti dal rispetto della persona umana.
UN IPOTETICO CLIENTE POTREBBE INTENTARE UNA CAUSA
PER LESIONI AVVALENDOSI DI QUESTE LEGGI DEL CODICE PENALE:
Art. 582
CODICE PENALE Lesione personale
Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una
malattia nel corpo o nella mente, e' punito con la reclusione da tre mesi a
tre anni.
Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre
alcuna delle circostanze aggravanti previste negli artt. 583 e 585, ad
eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577,
il delitto e' punibile a querela della persona offesa (1).
(1)Articolo cosi' modificato dalla L. 26 gennaio 1963, n. 24. Il secondo
comma e' stato successivamente cosi' sostituito dalla L. 24 novembre 1981,
n. 689.
Art. 583 CODICE PENALE Circostanze aggravanti
La lesione personale e' grave, e si applica la reclusione da tre a sette
anni:
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della
persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacita' di attendere alle
ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un
organo;
3) se la persona offesa e' una donna incinta e dal fatto deriva
l'acceleramento del parto (1).
La lesione personale e' gravissima, e si applica la reclusione da sei a
dodici anni, se dal fatto deriva:
1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2) la perdita di un senso;
3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile,
ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacita' di procreare,
ovvero una permanente e grave difficolta' della favella;
4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;
5) l'aborto della persona offesa (1).
(1) Numero abrogato dalla L. 22 maggio 1978, n. 124
PREMESSO QUESTO AGGIUNGIAMO UN ARTICOLETTO
MENSIONATO SU WIKIPEDIA CHE RIGUARDA ANCHE IL TATUAGGIO VISTO COME
INTERVENTO PERMANENTE:
Profili giuridici del tatuaggio
Il tatuaggio è una modificazione permanente del corpo umano. In quanto tale
non é irrilevante per il Diritto. In via generale rientra nella previsione
dell'art. 5 Codice Civile. Tale Norma di portata generale, risalente al 1943
e mai emendata, recita testualmente: "Gli atti di disposizione del proprio
corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente delle
integrità fisica o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine
pubblico o al buon costume". Posto che il tatuaggio non ha come fine la
diminuzione permanente dell'integrità fisica ma piuttosto l'ornamento del
corpo, né è vietato da alcuna disposizione di Legge, è da intendersi
attività generalmente lecita. La Suprema Corte di Cassazione ha nettamente
escluso che l'esecuzione del tatuaggio sia attività sanitaria (Cassazione
Sezione VI Penale 25 gennaio 1996 e 29 maggio 1996). In relazione al quesito
se l'esecuzione di un tatuaggio possa integrare il reato di lesioni
personali si osserva che ai sensi dell'art. 50 del Codice Penale il consenso
dell'avente diritto vale come scriminante, nessun problema quindi per il
tatuatore se il cliente può validamente decidere. Differente è il caso in
cui un minore non emancipato richieda di essere tatuato. Posto che si tratta
di persona che non può validamente disporre dei propri diritti (e,
conseguentemente, prestare validamente consenso ex art. 50 Codice Penale) é
bene che il tatuatore non esegua il tatuaggio senza una dichiarazione
d'assenso di chi, genitori o tutore, esercita la potestà genitoriale sul
minore . In tal caso é meglio che il tatuatore richieda il consenso in forma
scritta. Secondo Giurisprudenza della Suprema Corte (Cassazione Sezione V
Penale 17 novembre-14 dicembre 2005, n° 45345/2005) il tatuatore che, senza
il consenso di chi esercita la potestà genitoriale, esegua un tatuaggio su
richiesta di un minore, risponde del Reato di lesioni personali volontarie.
Non si tratta di una pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite, peraltro é
bene esigere sempre il consenso dei genitori. Sotto il profilo civilistico,
vale a dire per premunirsi da eventuali azioni per responsabilità
contrattuale (ex art. 1218 Codice Civile) ovvero extracontrattuale (ex art.
2043 Codice Civile) il tatuatore dovrà seguire tutte le norme di condotta
d'igiene ed in punto informazione del cliente ben descritte nella sezione
dedicata all'etica del tatuatore. È da ritenere che l'attività del tatuatore,
nella maggior parte dei casi, abbia natura di lavoro autonomo ai sensi degli
artt. 2222 e seguenti del Codice Civile. È buona regola di prudenza
assicurarsi sulla responsabilità civile conseguente alla propria attività di
lavoratore autonomo, il tatuatore si accerti se le Compagnie Assicuratrici
offrono contratti specifici per la propria attività. Attualmente nessuna
Legge statale italiana disciplina il tatuaggio, sebbene la materia sia stata
già oggetto di una risoluzione del Consiglio d'Europa, cui dovrebbero
uniformarsi le legislazioni dei singoli Stati. La summenzionata risoluzione,
a data 19 giugno 2003, raccomanda l'introduzione di una legislazione
specifica sui prodotti destinati al tatuaggio permanente nonché di una
disciplina amministrativa sulle Norme d'igiene da osservare. Attualmente, a
livelo di legislazione nazionale, consta che solamente il Belgio, la Francia
e la Svizzera abbiano già legiferato sull'esercizio della professione di
tatuatore. In relazione all'Italia non sussiste tuttora una Legge (ovvero
Atto avente forza di Legge) statale che disciplini la materia. Alcune
Regioni (Piemonte, Toscana) hanno peraltro disposto in materia nell'ambito
della potestà legislativa preveduta dall'art. 117 della Costituzione. Tali
Leggi peraltro dispiegano vigore solamente nell'ambito territoriale della
Regione che ha legiferato. Infine é opportuno segnalare che i bandi di
concorsi pubblici relativi a taluni settori del pubblico impiego (per
esempio nelle forze dell'ordine) potrebbero indicare quale motivo
d'inidoneità la presenza di tatuaggi non occultabili dalla divisa,
deturpanti ovvero ritenuti dalla Commissione Medica incaricata di valutare
l'idoneità dei candidati indice di personalità abnorme. È evidentemente
un'eco lontana delle teorie lombrosiane cui si è sopra accennato. Chi venga
ritenuto inidoneo per tale motivo potrà, naturalmente, esperire Ricorso
Giurisdizionale Amministrativo nelle forme di Legge .
IN CASO DI CONTROVERSIA SI POTREBBE FACILMENTE FAR RIFERIMENTO
ALL'ART.5 DEL CODICE CIVILE
IN OGNI REGIONE ITALIANA PER IMPUTARE AL PIERCER
L'AVER COMMESSO UNA LESIONE GRAVE, NEL CASO DI PIERCING ALLA LINGUA O AI
GENITALI O AL CAPEZZOLO FEMMINILE, PUR AVENDO UN CONSENSO FIRMATO DEL
CLIENTE RISCHIANDO UNA PENA PER UN DELITTO DI CUI SI VEDA ART.586 DEL CODICE
PENALE.
ALLEGHIAMO UN DDL DELLA REGIONE PIEMONTE DI
RIFERIMENTO DA SCARICARE
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